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costituirono
la
risposta
normativa
al
rilevante
allarme
sociale
generato
«dallo
straordinario,
inquietante
incremento,
in
quel
periodo,
dei
sequestri
di
persona
a
scopo
estorsivo,
operati
da
pericolose
organizzazioni
criminali,
con
efferate
modalità
esecutive
(privazione
pressoché
totale
della
libertà
di
movimento
della
vittima,
sequestri
protratti
per
lunghissimi
tempi,
invio
di
parti
anatomiche
del
sequestrato
ai
familiari
come
mezzo
di
pressione)
e
richieste
di
riscatti
elevatissimi».
Come
attesta
l’esperienza
giudiziaria,
tuttavia,
la
descrizione
del
fatto
incriminato
dall’art.
630
cod.
pen.
–
rimasta
invariata
rispetto
alle
origini
(«chiunque
sequestra
una
persona
allo
scopo
di
conseguire,
per
sé
o
per
altri,
un
ingiusto
profitto
come
prezzo
della
liberazione»)
–
si
presta
«a
qualificare
penalmente
anche
episodi
marcatamente
dissimili,
sul
piano
criminologico
e
del
tasso
di
disvalore,
rispetto
a
quelli
avuti
di
mira
dal
legislatore
dell’emergenza»:
episodi
«che
–
a
fronte
della
marcata
flessione
dei
sequestri
di
persona
a
scopo
estorsivo
perpetrati
“professionalmente”
dalla
criminalità
organizzata,
registratasi
a
partire
dalla
seconda
metà
degli
anni
’80
[...]
–
hanno
finito,
di
fatto,
per
assumere
un
peso
di
tutto
rilievo,
se
non
pure
preponderante,
nella
più
recente
casistica
dei
sequestri
estorsivi»
(sentenza
n.
68
del
2012).
Rientra
in
tale
ambito,
tra
le
altre,
l’ipotesi
–
oggetto
del
giudizio
a
quo
–
del
sequestro
di
persona
effettuato
al
fine
di
ottenere
una
prestazione
patrimoniale,
pretesa
sulla
base
di
un
pregresso
rapporto
di
natura
illecita
con
la
vittima:
ipotesi
che
–
secondo
un
indirizzo
ormai
costante
della
giurisprudenza
di
legittimità,
dopo
l’intervento
chiarificatore
delle
Sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
(sentenza
17
dicembre
2003-‐20
gennaio
2004,
n.
962)
–
è
idonea
ad
integrare
il
delitto
in
questione,
ricorrendo
il
requisito
dell’«ingiustizia»
del
profitto
perseguito
dall’agente,
dato
che
la
pretesa
che
egli
mira
a
soddisfare
è
sfornita
di
tutela
legale,
in
quanto
avente
titolo
in
un
negozio
con
causa
illecita.
In
queste
e
consimili
evenienze,
«il
fatto
criminoso
può
assumere,
tuttavia
–
e
non
di
rado
assume
–
connotati
ben
diversi
da
quelli
delle
manifestazioni
criminose
che
il
legislatore
degli
anni
dal
1974
al
1980
intendeva
contrastare:
ciò,
sia
per
la
più
o
meno
marcata
“occasionalità”
dell’iniziativa
delittuosa
(la
quale
spesso
prescinde
da
una
significativa
organizzazione
di
uomini
e
di
mezzi);
sia
per
l’entità
dell’offesa
recata
alla
vittima,
quanto
a
tempi,
luoghi
e
modalità
di
privazione
della
libertà
personale;
sia,
infine,
per
l’ammontare
delle
somme
pretese
quale
prezzo
della
liberazione»
(sentenza
n.
68
del
2012).
Proprio
sulla
scorta
di
tali
rilievi,
la
Corte
ha,
quindi,
dichiarato
costituzionalmente
illegittimo
l’art.
630
cod.
pen.,
nella
parte
in
cui
–
diversamente
da
quanto
stabilito
dall’art.
311
cod.
pen.
in
rapporto
al
delitto,
strutturalmente
omologo,
di
sequestro
di
persona
a
scopo
terroristico
o
eversivo
–
non
prevedeva
una
diminuzione
della
pena
«quando
per
la
natura,
la
specie,
i
mezzi,
le
modalità
o
circostanze
dell’azione,
ovvero
per
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo,
il
fatto
risulti
di
lieve
entità»
(sentenza
n.
68
del
2012).
6.–
Le
considerazioni
ora
ricordate,
svolte
in
sede
di
scrutinio
del
trattamento
sanzionatorio
della
fattispecie
criminosa,
valgono
anche
ad
escludere
che
la
presunzione
assoluta
di
adeguatezza
della
sola
custodia
carceraria,
sancita
in
rapporto
a
detta
fattispecie
dalla
norma
denunciata,
possa
ritenersi
sorretta
da
una
congrua
“base
statistica”.
Pur
nella
particolare
gravità
che
il
fatto
assume
nella
considerazione
legislativa,
anche
nel
caso
in
esame
detta
presunzione
non
può
considerarsi,
infatti,
rispondente
a
un
dato
di
esperienza
generalizzato,
ricollegabile
alla
«struttura
stessa»
e
alle
«connotazioni
criminologiche»
della
figura
criminosa.
Dal
paradigma
legale
tipico
esula,
in
specie,
il
necessario
collegamento
dell’agente
con
una
struttura
associativa
permanente.
Alla
luce
della
descrizione
del
fatto
incriminato,
non
è
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